Sahara

SAHARA: AVVISO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

Con la risoluzione del 13 dicembre 1974 n° 32-92, adottata da una vasta maggioranza, l’Assemblea Generale invitò la Corte Internazionale di Giustizia a pronunciarsi in merito alle due seguenti questioni :

1)     Il Sahara Occidentale -Rio de Oro e Sakiet El Hamra- erano, al momento della colonizzazione spagnola, un territorio senza padrone (terra nullius) ?

2)     Se la risposta alla prima domanda è negativa, quali erano i legami giuridici di quel territorio con il Regno del Marocco e l’Insieme della Mauritania ?

Iniziata il 25 Marzo del 1975, la procedura davanti alla Corte si terminò il 30 Luglio dello stesso anno. Durante questa procedura, la Corte ascoltò gli esposti del Marocco, della Mauritania, della Spagna nonchè le comunicazioni scritte o verbali degli altri Paesi avendo fatto la richiesta.

Una prima ordonanza resa dalla Corte dava ragione al Marocco in merito alla sua richiesta di nominare un giudice AD HOC presso la Corte.

Il 16 ottobre 1975, la Corte depose le sue conclusioni sotto forma di “Avviso Consultativo” comunicato all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Quell’avviso parlava inconfutabilmente degli elementi citati qui di seguito, i quali determinano la legittimità delle pretese del Marocco :

1)     La Corte, respingendo la tesi spagnola, ha riconosciuto che il conflitto era della propria competenza, confermando così la posizione marocchina secondo la quale il conflitto tra Spagna e Marocco, in merito al Sahara, aveva effettivamente una natura giuridica.

2)     La Corte, sulla base degli esposti del Marocco e della Mauritania, ha respinto il secondo elemento della tesi spagnola secondo la quale il territorio era terra nullius al momento dell’occupazione, il che significa chiaramente che il Sahara non era in mancanza di eredi e che non c’era alcuna vacanza di poteri.

3)     La Corte ha confermato che tra il Sahara e il Regno del Marocco, esistevano dei legami giuridici e di sudditanza.

Queste disposizioni convergono quindi tutte in una sola direzione, da una parte verso il respingimento di tutte le dichiarazioni della Spagna e dall’altra, verso il riconoscimento degli elementi essenziali della tesi marocchina, in particolare dell’affermazione dell’esistenza di legami giuridici e di sudditanza tra il Regno del Marocco e il Sahara.

Le disposizioni della Corte a questo proposito significano una cosa sola : che il Sahara detto occidentale faceva parte del territorio sul quale si esercitava la sovranità dei Sovrani del Marocco e che le popolazioni di quel territorio si consideravano e venivano considerate come marocchine.

Il Marocco si trova quindi legittimamente confermato nella sua rivendicazione dalla Corte Internazionale di Giustizia e ritiene, di fatto, che nessun’altra considerazione potrà venire a modificare le conclusioni della Corte, e ciò, quanto più quest’istanza superiore internazionale, fondata per dire il diritto in caso di conflitto, è composta da magistrati eletti congiuntamente dal Consiglio di Sicurezza e dall’Assemblea Generale delle Nazioni unite, e vengono inoltre scelti in modo da assicurare alla Corte la rappresentanza delle grandi potenze, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, e quella delle altre regioni geografiche del mondo, in modo tale da dare alle proprie conclusioni l’autorevolezza richiesta dall’opinione mondiale.

Prendendo spunto da queste considerazioni, il Marocco ritenne quindi che il conflitto territoriale esistente tra di Esso e la Spagna fosse appena stato sentenziato in un modo che non lascia alcun'equivoca o ambiguità e che, di fatto, alcun’altra conclusione di dibattiti a carattere politico e non motivati dallo stretto  rispetto , sarebbe venuta ad alterare lo spirito delle conclusioni che la Corte internazionale di giustizia aveva appena reso  all’Assemblea Generale.

Il Marocco, che non ha mai dubitato del proprio diritto e che non ha mai smesso di chiederne il pieno rispetto, si trovò pertanto confortato dall’equità rappresentata dalla Sentenza della Corte internazionale di Giustizia. La sua paziente ricerca, durata quasi vent’anni, di una soluzione pacifica tramite la via del dialogo con la Spagna, si era costantemente scontrata contro delle manovre dilatorie e infine contro il rifiuto ; la sua rivendicazione venne riconosciuta dall’istanza giuridica confutativa delle Nazioni Unite.