Il  Marocco in  Breve

Le Istituzioni Costituzionali

 

   Il Regno del Marocco, Stato musulmano sovrano, la cui lingua ufficiale è l’Arabo, costituisce una parte del Grande Magreb Arabo.

   È uno Stato Africano che inoltre, si prefigge, tra uno dei suoi principali obbiettivi, la realizzazione dell’Unità Africana.

   Consapevole della necessità di collocare la propria azione nell’ambito degli organismi internazionali, dei quali è membro attivo e dinamico, il Regno del Marocco sottoscrive ai principi, diritti e obblighi derivanti dalle Carte dei suddetti organismi e riafferma il suo rispetto dei diritti dell’Uomo come quelli universalmente riconosciuti.

   La Costituzione marocchina riafferma, tra l’altro, la determinazione del Regno a operare al fine del mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.

   Il Marocco è una monarchia costituzionale, democratica e sociale. Le revisioni Costituzionali che il Regno ha subìto si collocano nell’ambito di un’evoluzione costante delle istituzioni costituzionali fin dal periodo dell’indipendenza. 

   Il testo attuale della Costituzione rappresenta il raggiungimento di un’opera di sintesi avviata da Sua Maestà il Re Hassan II, negli anni 1962, 1970, 1972, 1992, 1996.

   L’ultima per data, ovvero quella del 13 settembre 1996, si è prefissata come obbiettivo l’adattamento delle istituzioni a uno spirito orientato verso la salvaguardia delle tradizioni e dell’autenticità del Regno. Ciò si può vedere attraverso le innovazioni introdotte nel testo della Costituzione, ossia :

   1 –L’istituzione di un sistema parlamentare bicamerale mediante la creazione di una Camera intitolata “Camera dei Consiglieri” composta dai rappresentanti delle camere Professionali, dei lavoratori dipendenti,  e delle collettività locali. Questa Camera si avvale di poteri deliberativi simili a quelli della Camera dei rappresentanti, con una posizione di primato per quest’ultima, e si avvale della facoltà di dimettere il governo secondo condizioni specifiche.

   2 –L’elezione di tutti i membri della Camera dei Rappresentanti al suffragio universale diretto.

   3 – La reintroduzione dei “Piani di Sviluppo”, che vanno a sostituire i “Programmi Economici e sociali integrati”. La loro elaborazione è di competenza del Consiglio Superiore della Promozione Nazionale del Piano.

   4 – L’innalzamento dello statuto della Corte dei Conti, la quale è ormai una istituzione costituzionale la cui missione è in particolare, quella di garantire il controllo superiore dell’esecuzione delle Leggi di finanze, in contemporanea alla creazione di Corti dei Conti regionali.

   5 – L’elezione della Regione come Collettività locale, accanto alle Prefetture, Province, e Comuni del Regno.

   6 –Il diritto di proprietà e la libertà di intraprendere sono garantiti dalla Costituzione del Regno.

La promozione dell’Uomo

Rapporti tra il Governo e Parlamento

Il Parlamento

Il Governo

 La Promozione dell’Uomo

        Oltre ai diritti e protezioni riconosciuti e garantiti nel primo titolo della Costituzione, una nuova disposizione riafferma solennemente il rispetto del Regno del Marocco ai diritti dell’Uomo “come quelli che sono riconosciuti.” Questa aggiunta sancisce l’evoluzione che il Marocco ha visto nel corso degli ultimi anni in fatto di rafforzamento e ampliamento delle libertà individuali e collettive.

      Tra l’altro, la nuova Costituzione prevede l’attuazione di un Consiglio economico e Sociale. Questa nuova Istituzione simboleggia la prevalenza del fattore sociale ed economico nelle scelte e nell’azione politica del Marocco agli albori del XXI ° Secolo.

 Back to Top


Rapporti tra il Governo e Parlamento

Il Primo Ministro può impegnare la responsabilità del Governo dinanzi alla Camera dei Rappresentanti, su una dichiarazione di politica generale oppure sul voto di un testo.

   La fiducia può essere rifiutata, oppure il testo respinto, solo dopo la raggiunta maggioranza assoluta dei membri componenti la Camera dei Rappresentanti.

   Il voto può intervenire soltanto tre giorni interi dopo che la questione di fiducia sia stata stabilita.

   Il rifiuto di fiducia implica le dimissioni collettive del Governo.

   La Camera dei Rappresentanti può mettere in discussione la responsabilità del Governo mediante il voto di una mozione di censura. Tale mozione è approvata dalla Camera dei Rappresentanti solo attraverso un voto ottenuto alla maggioranza assoluta dei membri che la compongono. Il voto può intervenire solo tre giorni interi dopo la deposizione della mozione.

   Il voto di censura implica le dimissioni collettive del Governo.

   Quando il Governo è stato censurato dalla Camera dei Rappresentanti, nessuna mozione di censura della Camera dei Rappresentanti può essere accolta durante il termine di un anno.

   La Camera dei Consiglieri può votare delle mozioni di ammonimento o delle mozioni di censura del Governo.

     La mozione di ammonimento  al Governo deve essere firmata almeno dal terzo dei membri della Camera dei Consiglieri. Deve essere votata alla maggioranza assoluta dei membri che compongono la Camera. Il voto può intervenire solo dopo tre giorni interi dopo la deposizione della mozione.

   Il testo dell’ammonimento è immediatamente indirizzato dal Presidente della Camera dei Consiglieri al Primo Ministro che dispone di un termine di sei giorni per presentare dinanzi alla Camera dei Consiglieri la posizione del Governo sulle motivazioni dell’avviso.

   La mozione di censura può essere accolta solo se firmata da almeno il terzo dei membri che compongono la Camera dei Consiglieri. E’ approvata dalla Camera solo da un voto preso alla maggioranza dei 2/3 dei membri che la compongono. Il voto può intervenire soltanto tre giorni interi dopo la deposizione della mozione.

   Il voto di censura implica le dimissioni collettive del Governo.

   Quando il Governo è stato censurato dalla Camera dei Consiglieri, nessuna mozione di censura della Camera dei Consiglieri può essere accolta durante il termine di anno.

 Back to Top


Il Parlamento

Il Parlamento è composto di due Camere, la Camera dei Rappresentanti e la Camera dei Consiglieri. I loro membri vengono eletti dalla Nazione. Il loro diritto di voto è personale e non può essere delegato. (art. 36 della Costituzione).

  Modalità di elezione del Parlamento

     I membri della Camera dei Rappresentanti sono eletti per cinque anni al suffragio universale diretto. La legislatura ha termine all’apertura della sessione di ottobre del quinto anno successivo all’elezione della Camera.

   Il Presidente è eletto prima all’inizio della legislatura, e in seguito alla sessione di aprile del terzo anno di quest’ultima, e per il periodo rimanente a decorrere dalla medesima.

   I membri dell’ufficio di presidenza sono eletti alla rappresentazione proporzionale dei gruppi per la durata di un anno.

   La Camera dei Consiglieri comprende nella proporzione dei 3/5 dei membri eletti in ogni regione da un collegio elettorale composto da rappresentanti delle collettività locali, e in una proporzione dei 2/5 dei membri eletti per ogni regione da collegi elettorali composti da eletti delle Camere Professionali, dei membri eletti a livello nazionale da un collegio elettorale composto dai  rappresentanti dei lavoratori dipendenti.

   I membri della Camera dei Consiglieri sono eletti per nove anni. La Camera dei Consiglieri è rinnovabile per terzo ogni tre anni. I seggi oggetto del primo e del secondo rinnovo saranno sorteggiati.

   Il Presidente della Camera dei Consiglieri e i membri dell’ufficio di presidenza sono eletti all’inizio della sessione di ottobre, in occasione di ogni rinnovo della Camera, i membri dell’ufficio sono eletti alla rappresentazione proporzionale dei gruppi.

   Il  Parlamento tiene le proprie sedute durante due sessioni all’anno, può essere riunito in sessione straordinaria, sia su richiesta della maggioranza assoluta dei membri dell’una delle due Camere, sia per decreto.

   Le sedute delle Camere del Parlamento sono pubbliche.

   La legge è votata dal Parlamento.

   L’iniziativa delle leggi appartiene congiuntamente al Primo Ministro e ai membri del Parlamento.

   I progetti di legge vengono depositati presso una delle due Camere.

   Ogni progetto o proposta di legge viene esaminato successivamente dalle due Camere del Parlamento allo scopo di giungere all’adozione di un testo unico. La Camera consultata per prima esamina il testo del progetto di legge presentato dal Governo o della proposta di legge iscritta; una Camera consultata con un testo votato dall’altra Camera, delibera sul testo che le viene trasmesso.

   La Camera dei Rappresentanti può mettere in discussione la responsabilità del Governo mediante il voto di una mozione di censura. Tale mozione può essere accolta solo se firmata da almeno il quarto dei membri componenti la Camera.

   La mozione di censura è approvata dalla Camera dei Rappresentanti solo mediante un voto ottenuto alla maggioranza assoluta dei membri che la compongono.

   Il voto può intervenire solo tre giorni interi dopo la deposizione della mozione.

   Il voto di censura implica le dimissioni collettive del Governo.

   La Camera dei Consiglieri può votare delle mozioni di ammonimento oppure delle mozioni di censura del Governo.

   La mozione di ammonimento al Governo deve essere firmata da almeno il terzo dei membri della Camera dei Consiglieri.

   Essa deve essere votata alla maggioranza assoluta dei membri che compongono la Camera. Il voto può intervenire solo tre giorni dopo la deposizione della mozione.

Back to Top


Il Governo

   Il Governo è composto dal Primo Ministro e dai Ministri. E’ responsabile dinanzi al Re e dinanzi al Parlamento. Garantisce l’esecuzione delle leggi e dispone dell’amministrazione.

   Il Primo Ministro è nominato dal Re.

   I membri del Governo sono nominati dal Re, su proposta del Primo Ministro.

   Il Primo Ministro ha l’iniziativa delle leggi; esercita il potere regolamentare e assume la responsabilità della coordinazione delle attività ministeriali.

   Il Primo Ministro può impegnare la responsabilità del Governo dinanzi alla Camera dei Rappresentanti, su dichiarazione di politica generale o su voto di un testo.

   Nessun progetto di legge può essere depositato a cura del Primo Ministro presso una delle due Camere prima che vi sia stata delibera in sede di Consiglio di Ministri.

   Il Consiglio dei Ministri viene consultato, previamente ad ogni decisione:

- su questioni riguardanti la politica generale dello Stato;

- sulla dichiarazione di stato di assedio;

- su la dichiarazione di guerra;

- sull’impegno della responsabilità del Governo dinanzi alla Camera dei

     Rappresentanti;

- su dei progetti di legge, prima del deposito presso una delle due Camere;

- sui decreti regolamentari;

- sul progetto di piano;

- sul progetto di revisione della Costituzione

Back to Top